PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

      «1. I diritti di trasmissione televisiva delle partite di campionato di calcio di serie A, di serie B e di serie C, sia in chiaro sia a pagamento e ad accesso condizionato, con qualsiasi modalità tecnica presente e futura di accesso ed a prescindere dal terminale di fruizione, sono negoziati congiuntamente per conto delle singole società tramite rispettivamente la Lega nazionale professionisti di serie A, la Lega nazionale professionisti di serie B e la Lega professionisti di serie C. La contrattazione collettiva dei diritti di trasmissione televisiva riguarda la vendita relativa a singoli campionati, ad eventi o a più stagioni calcistiche ed i proventi sono distribuiti dalla Lega tra le società professionistiche affiliate su base paritetica. Per terminale di fruizione si intendono gli apparati tecnici e tecnologici attraverso i quali l'utente finale accede ai contenuti distribuiti dai cosiddetti «broadcaster». Le società di calcio di serie A, di serie B e di serie C non sono titolari dei diritti di trasmissione.
      1-bis. Una quota non inferiore al 10 per cento dei proventi distribuiti alle singole società deve essere destinata al finanziamento di scuole giovanili, ubicate nelle città di riferimento delle società, che organizzino corsi periodici di addestramento sportivo di base e di formazione tecnico-calcistica, aperti ad atleti minori di sedici anni e in particolar modo indirizzati al recupero delle situazioni di disagio sociale».